26 February 2024
La presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto il 20 febbraio un accordo politico provvisorio su una proposta tesa a definire a livello di UE standard di qualità dell’aria da raggiungere nell’ottica di realizzare l’obiettivo di inquinamento zero, contribuendo così a un ambiente privo di sostanze tossiche nell’UE entro il 2050. La proposta allinea inoltre gli standard dell’UE in materia di qualità dell’aria alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
L’accordo deve ancora essere confermato dalle due istituzioni prima che si possa passare alla procedura di adozione formale.
Con le nuove norme i colegislatori hanno convenuto di stabilire standard UE rafforzati in materia di qualità dell’aria per il 2030 sotto forma di valori limite e valori obiettivo che siano più vicini alle linee guida dell’OMS e che saranno riesaminati periodicamente. La direttiva rivista disciplina un ampio numero di sostanze che causano inquinamento atmosferico, tra cui il particolato fine e il particolato (PM2,5 e PM10), il biossido di azoto (NO2), il biossido di zolfo (SO2), il benzo(a)pirene, l’arsenico, il piombo e il nickel, tra gli altri, e stabilisce standard specifici per ciascuno di essi. Ad esempio, verrebbero abbassati i valori limite annuali per gli inquinanti con l’impatto documentato più elevato sulla salute umana, il PM2,5 e l’NO2, che passerebbero rispettivamente da 25 µg/m³ a 10 µg/m³ e da 40 µg/m³ a 20 µg/m³
L’accordo provvisorio offre agli Stati membri la possibilità di richiedere, entro il 31 gennaio 2029, per motivi specifici e a condizioni rigorose, una proroga del termine per raggiungere i valori limiti per la qualità dell’aria: entro il 1º gennaio 2040 per le zone in cui il rispetto della direttiva entro il termine risulterebbe impossibile a causa di specifiche condizioni climatiche od orografiche oppure in cui le necessarie riduzioni possono essere realizzate solo con ripercussioni significative sui sistemi di riscaldamento domestico esistenti; entro il 1º gennaio 2035 (con la possibilità di prorogarlo di altri due anni) se le proiezioni indicano che i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine indicato
Per richiedere tali proroghe gli Stati membri dovranno includere nelle loro tabelle di marcia per la qualità dell’aria (da istituire entro il 2028) proiezioni relative alla qualità dell’aria che dimostrino che il superamento si prolungherà per il minor tempo possibile e che il valore limite sarà raggiunto al più tardi entro la fine del periodo di proroga. Durante il periodo di proroga gli Stati membri dovranno inoltre aggiornare periodicamente le loro tabelle di marcia e riferire in merito alla relativa attuazione.
Nei casi in cui si superi un valore limite o un valore obiettivo oppure in cui sussista il rischio concreto di superare le soglie di allarme o le soglie di informazione per determinati inquinanti, il testo impone agli Stati membri di definire una tabella di marcia per la qualità dell’aria prima del termine, se tra il 2026 e il 2029 il livello di inquinanti supera il valore limite o il valore obiettivo da raggiungere entro il 2030 piani per la qualità dell’aria per le zone in cui, dopo lo scadere del termine, i livelli di inquinanti superano i valori limite e i valori obiettivo stabiliti nella direttiva piani d’azione a breve termine in cui vengono definite misure di emergenza (ad esempio limitare la circolazione dei veicoli, sospendere i lavori di costruzione ecc.) finalizzate a ridurre il rischio immediato per la salute umana in zone in cui le soglie di allarme verranno superate.
I colegislatori hanno convenuto di includere requisiti meno severi per la definizione di piani per la qualità dell’aria e di piani d’azione a breve termine nei casi in cui il potenziale di riduzione delle concentrazioni di determinati inquinanti è estremamente limitato a causa delle condizioni geografiche e meteorologiche locali. Per quanto riguarda l’ozono, nei casi in cui non vi sia alcun potenziale significativo di ridurne le concentrazioni a livello locale o regionale, i colegislatori hanno convenuto di esentare gli Stati membri dall’obbligo di definire piani per la qualità dell’aria, a condizione che offrano alla Commissione e al pubblico una giustificazione dettagliata di tale esenzione.
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Fonte: Consiglio europeo