19 July 2021
Lo prevede l’art. 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e doveva essere approvato entro ottobre 2018. Parliamo del Piano Nazionale della Mobilità Ciclistica.
In una recente intervista, il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha annunciato che, entro la fine dell’anno, sarà varato il Piano Nazionale della Mobilità Ciclistica, ricordando che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) prevede 600 milioni di euro per ciclovie nazionali e piste ciclabili urbane, e che altri 400 milioni saranno stanziati dalla legge di bilancio.
Il Piano generale della mobilità ciclistica è articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
Il Piano generale della mobilità ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:
a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da perseguire in relazione a due distinti settori di intervento (mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo), avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilità;
b) l’individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e gli indirizzi per la definizione e l’attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa; c) l’indicazione, in ordine di priorità, con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
d) l’individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» con le altre modalità di trasporto;
e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all’articolo 10 – Disposizioni finanziarie – della legge, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché di quelli indicati nei piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province;
f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell’azione amministrativa delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture, nonchè a promuovere la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria;
g) l’individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;
h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all’interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
Fonte: FIAB