13 Novembre 2020
La Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia di approvazione e omologazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, risulta destinataria di una serie di quesiti, richieste di parere, interpretazioni delle norme, relativi alla differenza tra le procedure di approvazione rispetto a quelle di omologazione di tali sistemi.
In particolare, molti quesiti si riferiscono alla presunta criticità della mancata omologazione di tutti i sistemi di misurazione della velocità, sia istantanea sia media, che sono approvati, ma la problematica riguarda anche le altre tipologie di dispositivi finalizzati al sanzionamento automatico di altre violazioni del Codice della Strada, come le telecamere di controllo degli ingressi nelle zone a traffico limitato (Ztl) o i sistemi di accertamento della violazione del semaforo rosso.
La materia è disciplinata dall’art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada che trova la sua attuazione nell’art.192 del Regolamento di esecuzione.
In tali articoli, che costituiscono l’impianto generale di riferimento, la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od”, in funzione di creare un’alternativa tra le due parole.
Tra l’altro, l’art.192 del Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l’ottenimento dell’autorizzazione alla commercializzazione del prodotto, precisando che “Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione …”, manifesta così la perfetta equivalenza dei due termini.
In generale le procedure tipo per l’omologazione/approvazione di dispositivi/sistemi di rilevazione d’infrazioni, previste dal richiamato art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada e regolate dall’art. 192 del citato Regolamento, si basano su un’istruttoria tecnico-amministrativa, identica sia per l’omologazione sia per l’approvazione, svolta da questo Ufficio, tesa a valutare la validità, l’efficacia e l’efficienza del prodotto e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell’esame.
Una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo/sistema proposto, valutandone l’efficienza tecnica e l’idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l’approvazione/omologazione. In caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo/sistema, da produrre in conformità al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o approvazione.
La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell’approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.
Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, questo Ufficio, dall’inizio della propria attività di settore e ancora attualmente, provvede alla loro approvazione; pertanto, tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l’accertamento delle violazioni, sono soggetti ad “approvazione”.
Le procedure finalizzate all’approvazione dei misuratori di velocità sono attualmente definite dal D.M. n. 282 del 13.06.17, emanato in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18.06.15, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 45, c. 6 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
L’art. 1 del D.M. n. 282/17 riporta proprio “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione… si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”, a conferma che per i misuratori di velocità, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine “approvazione”.
Tale accuratezza, e la conseguente regolarità dell’accertamento del superamento del limite di velocità consentito, nei limiti della tolleranza prevista dalla norma primaria, è invece garantita dalle prove di funzionalità e di taratura, che vengono richieste per l’ottenimento dell’approvazione, e dalle successive verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura, come definite nell’allegato tecnico al D.M. n. 282/17, art. 3.
Anche in riferimento alle diposizioni contenute nell’art. 201, c. 1-bis del Codice della Strada, relativo ai casi in cui non è necessaria la contestazione immediata e che disciplina i sistemi di accertamento automatico delle violazioni non si distingue tra approvazione e omologazione, a conferma del fatto che sotto il profilo giuridico sono assolutamente equivalenti.
Inoltre, lo stesso art. 345 del Regolamento “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, attuativo dell’art.142 del Codice della Strada, indica espressamente al comma 2 che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero…”.
In conclusione, per quanto detto sopra, i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell’accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione.
Fonte: MIT